venerdì 22 dicembre 2017

Inps: rinnovo pensioni 2018

Inps: rinnovo pensioni 2018L'Inps ha completato le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l'anno 2018. In via previsionale, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 2018 è stata fissata nella misura dell'1,1% dal decreto del 20 novembre 2017, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2017.

Il trattamento minimo per il 2018 è pari a € 507,42 mentre la pensione sociale è pari a € 373,33 e l'assegno sociale a € 453,00 al mese.

Per quanto riguarda le prestazioni per gli invalidi civili totali, gli importi mensili per l'anno 2018 sono pari a € 282,55 a titolo di pensione (con limite di reddito annuo personale di € 16.664,36, aumentato dello 0,8%) ed € 516,35 a titolo di indennità di accompagnamento (indipendente da redditi) che viene rivalutata, come i trattamenti pensionistici di guerra, dello 0,40% sulla sola quota individuata dall’art. 2, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni e integrazioni (pari a Lire 442.200 / € 228,38).

Nella circolare n. 186 del 21 dicembre 2017, dedicata alle operazioni di rinnovo, sono riportati, tra l'altro, le modalità per il recupero del conguaglio di perequazione dell’anno 2015, gli importi e i limiti di reddito per le principali prestazioni erogate dall'Istituto in relazione al reddito: trattamento minimo, assegno sociale, pensione sociale, maggiorazione sociale, invalidità civile ecc.

A questo link è pubblicata la circolare dell'Inps con tutte le tabelle aggiornate per l'anno 2018.

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venerdì 19 maggio 2017

Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2017-30 giugno 2018

Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2017-30 giugno 2018
La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2015 e l'anno 2016 è risultata pari allo -0,1%.

Come ricordato dal Comunicato del Dipartimento delle politiche per la famiglia pubblicato sulla G.U. n. 47 del 25.02.2017, l’articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”.

In relazione a quanto sopra, sono stati confermati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017 anche per il periodo seguente.

In allegato alla Circolare dell' Inps n. 87 del 18/05/2017 troverete le tabelle (in formato Excel) contenenti i livelli reddituali, nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

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giovedì 20 aprile 2017

Inail 2017: minimali di retribuzione e premi per l'Autoliquidazione 2017/2018

Inail 2017: minimali di retribuzione e premi per l'Autoliquidazione 2017/2018Riportiamo i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi e gli importi dei premi unitari artigiani stabiliti dall'Inail per l'Autoliquidazione 2017/2018.

I minimi per la generalità dei lavoratori (esclusi gli operai agricoli, le erogazioni speciali e le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente) per l' anno 2017, in seguito alla variazione percentuale calcolata dall'Istat pari a -0,1% che, ai sensi dell'art. 1, comma 287, della Legge 28/12/2015, n. 208, viene considerata pari a zero, rimangono invariati rispetto a quelli dell’anno 2016:
  • 47,68 euro: limite minimo giornaliero
  • 1.239,68 euro: limite minimo mensile
Operai agricoli: Il limite minimo di retribuzione giornaliera per l'anno 2017 è pari a 42,41 euro.

Lavoratori part-time - Considerando l'orario normale di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l'anno 2017 risulta pari a 7,15 euro.

martedì 31 gennaio 2017

Gestione separata INPS: le aliquote per l'anno 2017

Gestione separata INPS: le aliquote per l'anno 2017
L'INPS, con circolare n.21 del 31/1/2017, ha comunicato le aliquote contributive per l'anno 2017 per i soggetti iscritti alla Gestione separata (collaboratori, associati in partecipazione, professionisti).

Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione separata, per l’anno 2017 l’aliquota contributiva si riduce al 25,72%, per tutti gli altri soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie l'aliquota è del 32,72%, mentre per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria l'aliquota è del 24%.

Le aliquote suindicate sono applicabili sui compensi conseguiti fino al raggiungimento del massimale di reddito per l'anno 2017 pari a euro 100.324,00.

L'INPS ricorda, inoltre, che i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2017, se riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016, sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2016.

Infine, l'Istituto precisa che l'accredito dei contributi è basato sul minimale di reddito dell'anno 2017 pari ad euro 15.548,00 e che i versamenti inferiori ad euro 3.731,52 (per le categorie soggette al 24%), ad euro 3.998,95 (per le categorie soggette al 25,72%) e ad euro 5.087,31 (per gli altri soggetti al 32,72%) i mesi accreditati saranno proporzionali al contributo versato.


Riportiamo la serie storica delle aliquote della Gestione separata dal 1996 al 2017 per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche:

1a fascia2a fascia
1996-199710,00%
1998-199912,00%
2000-200113,00%
2002-200314,00%
200417,80%18,80%
200518,00%19,00%
200618,20%19,20%
1/1-6/11/200723,50%
7/11-31/12/200723,72%
200824,72%
200925,72%
2010-201126,72%
2012-201327,72%
2014Liberi Professionisti: 27,72%
Altri soggetti: 28,72%
2015Liberi Professionisti: 27,72%
Altri soggetti: 30,72%
2016Liberi Professionisti: 27,72%
Altri soggetti: 31,72%
2017Liberi Professionisti: 25,72%
Altri soggetti: 32,72%

Fonte: Circolare INPS n.21 del 31/1/2017

N.B.: L’art. 15 del Dlgs. n. 22 del 2015, come integrato e modificato dall'art. 7 della legge n. 81 del 2017, al comma 15 bis prevede che a decorrere dal 1° luglio 2017 l’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto – già destinatari della prestazione - nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1° luglio 2017.

Il medesimo comma 15-bis dispone inoltre che a decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1 dell’art.15 del D.lgs n.22 del 2015, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento.

Fonte: Circolare INPS n.115 del 19/7/2017


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Minimali Inps 2017

Minimali Inps 2017
L'Inps ha pubblicato i principali valori per il calcolo della contribuzione 2017.

Qui di seguito riepiloghiamo i valori più significativi dei minimali retributivi per l'anno 2017:

Anno 2017Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld501,89
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)47,68
Retribuzioni convenzionali in genere: Retribuzione giornaliera minima26,49
Soci delle cooperative della piccola pesca: Retribuzione convenzionale mensile662,00
Rapporti di lavoro a tempo parziale: (47,68) x (6) / (40) = € 7,15
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua46.123,00
Importo mensilizzato prima fascia di retribuzione pens.3.844,00
Massimale annuo della base contributiva100.324,00
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (501,89 x 40%)200,76
Limite annuale per l’accredito dei contributi10.440,00
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.2.086,24

Fonte: Circolare INPS n.19 del 31/1/2017

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sabato 28 gennaio 2017

Colf e badanti: contributi INPS lavoratori domestici per l'anno 2017

Colf e badanti: contributi INPS lavoratori domestici per l'anno 2017

L’ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,1 %, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2015-dicembre 2015 ed il periodo gennaio 2016-dicembre 2016.

L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre, n. 208 del 2015 (legge di Stabilità) dispone che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.”

Conseguentemente, per l'anno 2017, sono state confermate le fasce di retribuzione, pubblicate con la circolare INPS n. 16 del 29 gennaio 2016, su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2017 per i lavoratori domestici:

DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017

senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)


LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
RETRIBUZIONE ORARIA
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo quota CUAF
Senza quota CUAF (*)

fino a € 7,88

da € 7,89 fino a € 9,59

oltre € 9,59

€ 6,97

€ 7,88

€ 9,59

1,39 (0,35) (**)

1,57 (0,39) (**)

1,91 (0,48) (**)

1,40 (0,35) (**)

1,58 (0,40) (**)

1,93 (0,48) (**)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali
€ 5,07
1,01 (0,25) (**)
1,02 (0,25) (**)



comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

da applicare ai rapporti di lavoro a tempo “non indeterminato”


LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
RETRIBUZIONE ORARIA
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo quota CUAF
Senza quota CUAF (*)

fino a € 7,88

da € 7,89 fino a € 9,59

oltre € 9,59

€ 6,97

€ 7,88

€ 9,59

1,49 (0,35) (**)

1,68 (0,39) (**)

2,05 (0,48) (**)

1,50 (0,35) (**)

1,69 (0,40) (**)

2,06 (0,48) (**)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali
€ 5,07
1,08 (0,25) (**)
1,09 (0,25) (**)


(*) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).


(**) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.


Fonte: Circolare INPS n.13 del 27/1/2017


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mercoledì 25 gennaio 2017

Colf e badanti: le retribuzioni aggiornate al 2017

Colf e badanti: le retribuzioni aggiornate al 2017

Pubblichiamo qui di seguito i minimi retributivi previsti con decorrenza 1° gennaio 2017 ed i valori convenzionali di vitto e alloggio calcolati sulla base della variazione del costo della vita secondo quanto stabilito dagli articoli 37 e 44 del C.C.N.L. del Lavoro domestico del 20 febbraio 2014:

LIVELLITAB. ATAB. BTAB. CTAB. D
LAVORATORI CONVIVENTILAVORATORI DI CUI ART. 15 C. 2LAVORATORI NON CONVIVENTIASSISTENZA NOTTURNA
valori mensiliindennitàvalori mensilivalori orarivalori mensili
autosufficientinon autosuff.
A625,154,54
AS738,825,36
B795,65568,325,68
BS852,48596,746,02980,35
C909,33659,246,36
CS966,156,701.111,07
D1.136,64168,077,73
DS1.193,47168,078,071.372,52

TABELLA G - Casi di copertura (assistenza a persone non autosufficienti, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari): Liv. CS valore orario 7,21; Liv. DS valore orario 8,69

martedì 17 gennaio 2017

Inps: rinnovo pensioni 2017

Inps: rinnovo pensioni 2017L'Inps ha completato le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l'anno 2017. In via previsionale, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 2017 è stata fissata nella misura dello 0,0% dal decreto del 17 novembre 2016, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016.

Il trattamento minimo per il 2017 è pari a € 501,89 mentre la pensione sociale è pari a € 369,26 e l'assegno sociale a € 448,07 al mese.

Per quanto riguarda le prestazioni per gli invalidi civili totali, gli importi mensili per l'anno 2017 sono pari a € 279,47 a titolo di pensione (con limite di reddito annuo personale di € 16.532,10) ed € 515,43 a titolo di indennità di accompagnamento (indipendente da redditi) che viene rivalutata, come i trattamenti pensionistici di guerra, dell'1,35% sulla sola quota individuata dall’art. 2, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni e integrazioni (pari a Lire 442.200 / € 228,38).

Nella circolare n. 8 del 17 gennaio 2017, dedicata alle operazioni di rinnovo, sono riportati, tra l'altro, gli importi e i limiti di reddito per le principali prestazioni erogate dall'Istituto in relazione al reddito: trattamento minimo, assegno sociale, pensione sociale, maggiorazione sociale, invalidità civile ecc.

A questo link è pubblicata la circolare dell'Inps con tutte le tabelle aggiornate per l'anno 2017.

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lunedì 2 gennaio 2017

Interessi rateazione INAIL 2016/2017: coefficienti per l'autoliquidazione

Interessi rateazione INAIL 2016/2017: coefficienti per l'autoliquidazione
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - ha fissato il tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno 2016, da applicare per il calcolo degli interessi sulla seconda, terza e quarta rata del premio relativo all'autoliquidazione 2016/2017 come previsto dall'articolo 59, comma 19, della legge n. 449/1997, così come modificato dall'articolo 55, comma 5, della legge n. 144/1999.

La misura di detto tasso di interesse è pari allo 0,55%.

Pertanto, per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2016/2017 in scadenza al 16 febbraio 2017 i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata scadenti il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono: