venerdì 19 aprile 2013

Lavoro a progetto, Co.co.co. e prestazioni occasionali dopo la Riforma Fornero. Con CD-ROM

Lavoro a progetto, Co.co.co. e prestazioni occasionali dopo la Riforma Fornero. Con CD-ROM
La L. 28-6-2012, n. 92 (cd. riforma Fornero) opera significative modifiche e circostanziate integrazioni sulle tipologie contrattuali del lavoro a progetto, delle collaborazioni coordinate e continuative e del lavoro occasionale accessorio, che si presentano finalizzate a disincentivarne l’impiego e a scongiurarne gli abusi, spingendo verso soluzioni occupazionali di natura subordinata a tempo indeterminato.La descrizione del progetto, con la relativa individuazione del suo contenuto caratterizzante, l’eliminazione del programma (o della fase di quest’ultimo) che ne costituiva l’oggetto, l’individuazione del risultato finale che si intende conseguire, l’aumento progressivo dell’aliquota previdenziale, il ricorso alla tecnica delle presunzioni in ambito sanzionatorio, l’esclusione dalla disciplina tipica delle prestazioni di elevata professionalità, l’eliminazione della facoltà di recesso prima della scadenza del termine o del completamento del progetto, la ridefinizione dei limiti di applicazione del lavoro accessorio, il ricorso a voucher orari, numerati progressivamente e datati, sono segnali di una significativa rigidità in entrata che riducono sul versante dell’autonomia lo spazio lasciato alle parti nella scelta degli schemi contrattuali.È pur vero che, a convincere il legislatore ad intervenire sulla delicata materia, hanno contribuito le diverse sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza e dalla dottrina in ordine ad alcuni aspetti che in passato erano stati fonte di contenzioso tra le parti. Tuttavia, le novità introdotte si palesano tecnicamente poco efficaci a fronte di un quadro complessivo di riferimento che si presenta approssimativo (e poco incisivo), finendo per accordare al giudice una ampia discrezionalità nella valutazione del caso controverso. Gli esempi sono numerosi e ciascuno di essi presenta diversi profili di indeterminatezza.Emblematicamente si potrebbe menzionare la previsione per cui il progetto non può con­sistere nell’esecuzione «di compiti meramente esecutivi o ripetitivi che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Così, da una prima lettura parrebbe che l’art. 61 D.Lgs. 276/2003 devolva alla sola autonomia collettiva il compito di individuare le relative attività che, per converso, in assenza sarebbero pienamente ammissibili. Una seconda vorrebbe che il divieto fosse immediatamente precettivo, ma suscettibile di una successiva specificazione ad opera della contrattazione collettiva. A ben vedere, la questione non è di natura nominalistica, posto che in gioco è l’esclusione del lavoro a progetto in diversi settori (edile e commercio, ad esempio) ed attività (si pensi a quelle out bound dei call center), oltre a mettere in discussione il tradizionale principio secondo il quale qualsiasi attività lavorativa, economicamente valutabile, può essere dedotta in un contratto di lavoro autonomo o subordinato a seconda delle modalità di svolgimento della prestazione.

Del pari, si potrebbe argomentare in merito alla nuova disciplina delle prestazioni d’opera rese da persone titolari di posizioni fiscali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, di cui al nuovo art. 69bis del D.Lgs. 276/2003, per convincersi della presenza di tensioni interpretative e dell’assenza di irreprensibilità dell’operazione fin qui condotta. Per esse, sebbene lambiscano appena il nostro ambito di indagine, il legislatore mette in campo un elenco di parametri che — pur giustificati dal tentativo di smascherare prestazioni autonome non genuine ove siano riscontrabili i caratteri della continuatività della prestazione e della sostanziale dipendenza economica esercitata dal committente nei confronti del lavoratore autonomo — presuppongono una ricostruzione sistematica che deve fare i conti con nozioni e argomentazioni di carattere non propriamente giuslavoristiche bensì di origine fiscale, nonché con la presenza di eccezioni alla presunzione legale di prestazione d’opera coordinata e continuativa che avvalorano le perplessità sull’assetto regolatorio nel complesso adottato.

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