lunedì 31 gennaio 2011

Click day. Decreto Flussi 2010. Le date per l'invio: 31 gennaio, 2 e 3 febbraio 2011

La circolare congiunta dei ministeri dell'Interno e del Lavoro fornisce i dettagli sui click day che partiranno il 31 gennaio e il 2 e 3 febbraio a seconda delle diverse categorie e nazionalità dei richiedenti. A partire dal 17 gennaio sarà disponibile su www.interno.it l'applicativo per la compilazione dei moduli.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, il cosiddetto 'decreto flussi 2010', ha preso il via l'iter che porterà all'assegnazione dei 98.080 permessi di soggiorno riservati ai cittadini extracomunitari.

Le domande di nulla osta per lavoro non stagionale potranno essere presentate esclusivamente attraverso il sistema telematico dal sito internet del ministero dell'Interno. Le procedure per la registrazione degli utenti, la compilazione dei moduli e l'invio delle domande sono sostanzialmente identiche a quelle da tempo in uso e già sperimentate nelle precedenti edizioni degli anni scorsi relative ai decreti flussi.

Le novità introdotte quest'anno riguardano la compilazione delle domande che avverrà in modalità on line direttamente sul web, per consentire una maggiore celerità nell'acquisizione da parte del sistema informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Inoltre, la conferma di avvenuta ricezione non sarà più inviata sull'e-mail del richiedente ma sarà visibile già sull'applicativo di compilazione, nell'area privata dell'utente.

La prima data da ricordare è il 17 gennaio quando a partire dalle ore 8.00 sarà disponibile l'applicativo per la compilazione delle domande da trasmettere solo successivamente nei giorni previsti per le diverse tipologie lavorative e di nazionalità.


I CLICK DAY
Per l'invio delle domande, il via è fissato a partire dalle 8,00 del 31 gennaio esclusivamente per le istanze relative a lavoratori delle nazionalità privilegiate, specificate nell'art. 2 del DPCM, ovvero, cittadini albanesi, algerini, del Bangladesh, egiziani, filippini, ghanesi, marocchini, moldavi, nigeriani, pakistani, senegalesi, somali, dello Sri Lanka, tunisini, indiani, peruviani, ucraini; del Niger, del Gambia e di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.
Il secondo appuntamento è per il 2 febbraio sempre dalle ore 8,00 quando sarà possibile inviare le domande relative ai lavoratori domestici e di assistenza alla persona.
Dal 3 febbraio, a partire dalle ore 8,00, invio delle domande per tutti i restanti settori indicati negli articoli 4, 5 e 6 del decreto.

Fonte: Ministero dell'Interno

venerdì 28 gennaio 2011

Invalidità civile: trasmissione all'INPS del certificato medico introduttivo per zone non raggiunte da adsl

Con riferimento alla gestione della invalidità civile e in particolare alla trasmissione telematica del certificato medico introduttivo, si comunica il rilascio di un’applicazione idonea alla trasmissione, da parte dei medici, dei certificati mediante canale alternativo ad internet.
Tale sistema è utile per i medici che operano in zone non ancora raggiunte da adsl e per i quali, quindi, la connessione ad internet ad ampia banda risulta inagibile.
L’applicazione in discorso, che si integra completamente nell’infrastruttura informatica esistente, è di tipo client-server, auto-installante sul personal computer del medico; la stessa permette di acquisire i dati qualificanti il certificato e di inoltrarli, utilizzando una pen-drive con modem GSM, mediante un flusso di messaggi sms verso gli archivi centrali dell’Istituto.
L’applicazione, denominata SendMedClient, ed il relativo manuale d’uso, sono disponibili sul sito internet, all’indirizzo www.inps.it, sezione “Software”, area “Per i medici certificatori”; nonché nell’area ftp della intranet, nella sezione “Applicazioni INPS”, cartella “Invalidità Civile” con percorso esplicito ftp://ftp.inps/Applicazioni%20INPS/InvaliditàCivile/.
Il manuale dell’applicazione viene comunque allegato al presente messaggio.
Su richiesta dei medici interessati, le Sedi provvederanno a consegnare il software in discorso unitamente al manuale d’uso, scaricato dal sito e copiato su supporto CD.
Per poter utilizzare l’applicazione in discorso il medico dovrà:
· dotarsi di una propria pen-drive, con modem GSM ed interfaccia USB;
· installare il software dopo aver collegato la pen-drive;
· accreditarsi presso l’Istituto secondo le modalità proprie che consentono l’attribuzione di un codice PIN (rif. circolare n. 131 del 28/12/2009).
Il medico, quindi, utilizzando gli strumenti di cui sopra ed il codice PIN appositamente rilasciato, potrà trasmettere i certificati medici in oggetto al sistema centrale.
Ad ogni certificato medico inviato viene assegnato un codice identificativo, necessario per il successivo abbinamento con la domanda di invalidità civile; per ogni trasmissione viene rilasciata dal sistema una ricevuta di “effettuata trasmissione”.
Il certificato, inoltrato con il sistema descritto, deve essere poi stampato dal medico, firmato e consegnato all’interessato insieme alla ricevuta di avvenuta trasmissione.
Dalla stampa del certificato risulterà il relativo codice identificativo che, a cura dell’interessato, dovrà essere riportato nella domanda telematica.
fonte: Messaggio Inps n.1982 del 28 gennaio 2011

Procedure web Cassetto Previdenziale Aziende" e "Fascicolo Elettronico Aziende"

Con il messaggio n. 1986 del 28 gennaio 2011, l' INPS ha comunicato l'estensione del servizio "Comunicazione Bidirezionale" a tutti gli operatori.

Da tempo l’INPS ha avviato un radicale processo di trasformazione delle modalità di scambio delle informazioni esistenti nel circuito cittadini-imprese-intermediari.
In tale contesto l’Istituto, che da sempre persegue l’obiettivo del miglioramento dell’efficacia della propria azione amministrativa, amplia costantemente l’offerta di servizi diversificando anche i canali di comunicazione che le attuali tecnologie rendono facilmente accessibili a tutti (internet, email, SMS, ecc.).
In particolare, l’utilizzo del canale telematico semplifica e facilita notevolmente l’attività demandata ai processi di back office, realizzando nel contempo una più efficace assistenza e consulenza specialistica e un miglioramento complessivo della qualità dei servizi.
Tra le molteplici iniziative intraprese nello scenario appena descritto, nella procedura web INTERNET “Cassetto Previdenziale Aziende” è stato realizzato il servizio denominato “Comunicazione Bidirezionale”. Al riguardo sono state fornite le prime istruzioni con i messaggi n.16719 del 24 luglio 2009 e n. 21273 del 24 settembre 2009.
Il progetto informatico in esame si pone come principale obiettivo la realizzazione, tra le aziende, gli intermediari istituzionali e l’Istituto, di una modalità strutturata di comunicazione, finalizzata alla storicizzazione delle comunicazioni, alla diminuzione dei tempi di risposta e dell’impiego di risorse facilitando, altresì, la relazione con l’Istituto e con le strutture presenti nel territorio.
Con il presente messaggio il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, presente nell’applicazione “Cassetto Previdenziale Aziende“ disponibile sul sito INTERNET dell’Istituto, viene reso disponibile a tutte le aziende e ai loro intermediari istituzionali (individuati a norma dell’articolo 1 della legge 12/1979). All’interno della predetta applicazione è stato inserito un nuovo link denominato “Contatti”.
Lo stesso link è stato contemporaneamente realizzato e reso disponibile anche nella procedura “Fascicolo Elettronico Aziendale” fruibile, per gli operatori di sede, nell’area INTRANET dell’Istituto.
e funzionalità aggiunte all’applicazione “Cassetto Previdenziale Aziende” riguardano le seguenti aree: ”Comunicazioni” e “Agenda Appuntamenti”.

Nell’area “Comunicazioni” le aziende, direttamente o per il tramite dei loro intermediari istituzionali, potranno:

- inviare alla sede di competenza una richiesta o una comunicazione generica, tramite un apposito link presente nel menù del Cassetto Previdenziale; in questo caso la richiesta comporta l’apertura di un nuovo quesito di back-office di tipo generico/informativo;
- inviare alla sede di competenza una richiesta o una comunicazione specifica, relativa ad un ben definito ambito tra quelli presenti nella procedura Cassetto Previdenziale (Regolarità Contributiva, DM trasmessi, F24, etc.).
- allegare alla richiesta della documentazione a supporto. Tale funzione consente di caricare fino ad un massimo di tre files che saranno allegati al quesito sotto forma di file compresso;
- visualizzare lo stato della propria richiesta (aperta, in carico, chiusa) coerentemente con lo stato del rispettivo quesito di back-office;
- visualizzare gli eventuali commenti inseriti dagli operatori di sede al momento della modifica dello stato del quesito e l’esito finale;
- accedere allo storico delle proprie richieste ricercandole tramite opportuni parametri (matricola, oggetto della richiesta, stato della richiesta, data apertura e data ultimo aggiornamento) e visualizzarne il dettaglio. Inoltre saranno visualizzabili su Cassetto Previdenziale anche le comunicazioni inviate dal consulente tramite fax “inbound” e le comunicazioni “outbound” ricevute tramite Contact Center;
- creare richieste concatenate in risposta a richieste precedentemente inviate;
- ricevere comunicazioni in tempo reale, tramite e-mail e SMS, della protocollazione e smistamento alla sede di competenza e della successiva chiusura del quesito di back-office.

Nell’area “Agenda Appuntamenti” le aziende, direttamente o per il tramite dei loro intermediari istituzionali potranno espletare le seguenti attività:

- prenotare un appuntamento presso la sede di competenza della matricola aziendale, selezionando un giorno e un orario tra quelli messi a disposizione dalla procedura e inviando un’eventuale documentazione a supporto, in modo da ridurre i tempi necessari all’appuntamento;
- ricevere un promemoria tramite e-mail ed SMS degli appuntamenti pianificati.

Analogamente, gli operatori di sede accedendo al link “Contatti” del Fascicolo Elettronico Aziende potranno:

- visualizzare lo stato dei quesiti aperti da uno specifico consulente o relativi ad una specifica matricola aziendale;
- lavorare i quesiti aperti e modificarne lo stato;
- creare comunicazioni concatenate, ovvero nuove comunicazioni in risposta a quesiti già inviati in precedenza dai consulenti.
- comunicare “proattivamente” con i consulenti/aziende tramite tutti i canali abilitati.

La “Comunicazione Bidirezionale” si affianca all’attuale modalità di lavorazione dei Quesiti di back-office tramite le applicazioni “Back-Office Contact Center”, fornendo agli operatori di sede uno strumento unico per la comunicazione “outbound” e la lavorazione dei quesiti “inbound”.
Le Direzioni delle sedi sono invitate a monitorare la lavorazione dei quesiti di back-office aperti, utilizzando la funzionalità realizzate con la nuova applicazione.

La gestione dell’area “Contatti” sarà riservata esclusivamente al personale autorizzato. A tale fine i Direttori dovranno indicare ai referenti informatici di sede l’elenco degli utenti da abilitare.
Per abilitare un’utenza, occorrerà aggiungere la stessa al gruppo APP_FEA_COMBID (FEA - Fascicolo Elettronico Aziendale Comunicazione Bidirezionale). Si rammenta al riguardo che l’applicazione che gestisce tali abilitazioni è disponibile nel portale web intranet al seguente indirizzo:
http://gestioneserver.inps/usermgrad.

L'INPS trasmette nei seguenti allegati 1 e 2 il “Manuale utente della funzionalità su Cassetto Previdenziale Aziende” ed il “Manuale utente della funzionalità su Fascicolo Elettronico Aziende”.

giovedì 27 gennaio 2011

Interessi rateazione INAIL 2010/2011: stabiliti i coefficienti per l'autoliquidazione

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - ha pubblicato sul sito della Direzione Generale del Debito Pubblico il tasso di interesse da applicare al secondo, terzo e quarto rateo del premio relativo all'autoliquidazione 2010/2011 come previsto dall'articolo 59, comma 19, della legge n. 449/1997, così come modificato dall'articolo 55, comma 5, della legge n. 144/1999.
La misura di detto tasso di interesse è pari al 2,10%.
Pertanto, per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2010/2011 in scadenza al 16 febbraio 2011 i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata scadenti il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono:


Tabella coefficienti autoliquidazione 2010/2011


Scadenza rateCoefficienti
16 maggio 20110,0051205480
16 agosto 20110,0104136990
16 novembre 20110,0157068490





Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2010/2011 in scadenza al 16 giugno 2011, fermo restando che a tale data deve essere stato effettuato il versamento del 50% di quanto dovuto a tale titolo, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della terza e quarta rata scadenti il 16 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono:


Tabella coefficienti autoliquidazione 2010/2011


Scadenza rateCoefficienti
16 agosto 20110,0035095890
16 novembre 20110,008802740


Fonte:
Nota operativa INAIL del 19/1/2011: Rateazione ex art. 59, comma 19, della legge 449/1997, così come modificato dall'art. 55, comma 5, della legge 144/1999. Comunicazione dei tassi di interesse e dei coefficienti per il calcolo delle rate per l'Autoliquidazione 2010/2011.



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Colf e badanti: retribuzioni per l'anno 2011

In data 21 gennaio 2011 sono stati determinati i nuovi minimi retributivi da corrispondere con decorrenza
1° gennaio 2011 ai lavoratori domestici, calcolati sulla base della variazione del costo della vita secondo quanto previsto dall'art. 36 del C.C.N.L. del Lavoro domestico del 16 febbraio 2007.
Pubblichiamo qui di seguito i  nuovi minimi retributivi previsti con decorrenza 1° gennaio 2011 ed i valori convenzionali di vitto e alloggio sulla base dei dati ISTAT:

martedì 11 gennaio 2011

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2011 - Rivalutazione dei limiti di reddito

L'Inps, con la circolare n. 1 del 10/1/2011, ha comunicato le nuove tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione ed i limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2011.




Ricordiamo che le disposizioni sugli assegni familiari riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare e cioè:

  • ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • ai piccoli coltivatori diretti;
  • ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).


Gli assegni spettano per i seguenti familiari:
    • il coniuge, anche se legalmente separato, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
    • i figli o equiparati conviventi e non conviventi, di età inferiore a 18 anni; apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni); universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea) o inabili
    • i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi, di età inferiore a 18 anni; apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni); universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea) o inabili
    • gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto.
    • figli di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
  • Gli importi mensili delle prestazioni sono i seguenti:

- Euro 8,18 spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti per i figli;
- Euro 10,21 spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per il coniuge e i figli.


A questo link è pubblicata la circolare Inps
Maggiori informazioni sull'argomento sono pubblicate a questa pagina del sito dell'Inps





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martedì 4 gennaio 2011

Minimali di retribuzione e premi Inail per il 2010 per l'Autoliquidazione 2010/2011

Riportiamo i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi e gli importi dei premi unitari artigiani stabiliti dall'Inail per l'Autoliquidazione 2010/2011.
Minimali:
I minimi per la generalità dei lavoratori (esclusi gli operai agricoli, le erogazioni speciali e le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente) per l' anno 2010, in seguito alla variazione percentuale calcolata dall'Istat dello 0,7%, sono pari a:

  • 43,79 euro: limite minimo giornaliero
  • 1.138,54 euro: limite minimo mensile

Operai agricoli: Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a 38,96 euro.
Lavoratori part-time: Considerando l'orario normale di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l'anno 2009 risulta pari a 6,57 euro.


Parasubordinati:

  • Fino al 30 giugno 2010 i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile corrispondono ai seguenti importi: 1.195,78 e 2.220,73 euro
  • Dal 1° luglio 2010 i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile corrispondono ai seguenti importi: 1.204,70 e 2.237,30 euro


Collaborazione coordinata e continuativa:  se di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare e con un compenso non superiore a 5.000 euro (mini co.co.co.), fino al 30 giugno 2010, i limiti minimo e massimo dell'imponibile giornaliero e mensile risultano essere:

  • minimo e massimo giornaliero 47,83 - 88,83 euro
  • minimo e massimo mensile 1.195,78 - 2.220,73 euro.

Dal 1° luglio 2010, i limiti minimo e massimo dell'imponibile giornaliero e mensile risultano essere:

  • minimo e massimo giornaliero 48,19 - 89,49 euro
  • minimo e massimo mensile 1.204,70 - 2.237,30 euro. 


Premi unitari artigiani:

I premi unitari artigiani relativi all’anno 2010, considerando una retribuzione minima annua di 13.137,00, sono così determinati:






Classi di rischio Premio unitario
1 € 74,40
2 € 155,30
3 € 305,10
4 € 477,20
5 € 669,30
6 € 859,70
7 € 1.056,30
8 € 1.161,40
9 € 1.595,40




Riferimenti normativi:

Circolare INAIL 12/04/2010, n. 11

Circolare INAIL 19/11/2010, n. 43

Guida all'Autoliquidazione 2011


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Autoliquidazione 2010/2011 - Le istruzioni dell'INAIL in materia di riduzioni, agevolazioni, rateazione e DURC

L'Inail ha fornito alcune importanti indicazioni in materia di dichiarazione annuale delle retribuzioni per il calcolo dei premi dovuti (autoliquidazione 2010/2011).

I chiarimenti riguardano le seguenti agevolazioni:
  • Riduzione per il settore edile (codice 103)
  • Riduzione dei premi speciali unitari per le imprese artigiane del settore autotrasporto (codice 778)
  • Riduzione per il settore della pesca (codice 105)
  • Reimpiego di personale con qualifica dirigenziale (codice 109)
  • Incentivi per l'inserimento lavorativo dei disabili (codici 106 e 108)
  • Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (codice 107)
  • Riduzioni per i contratti di formazione e lavoro
  • Riduzioni per i contratti di inserimento
  • Riduzione del premio per le PAT con sede lavori a Campione d'Italia (codice agevolazione 003)
  • Riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in territori montani svantaggiati e particolarmente svantaggiati (codici 005 e 025)
  • Riduzione del premio per le imprese artigiane ai sensi della legge n. 296/2006 (codice 126)
  • Agevolazione relativa al pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione

Inoltre sono illustrare le istruzioni per la fruizione di benefici contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, che, per effetto del Decreto del Ministero del Lavoro del 24.10.2007, è subordinata, tra l'altro, al possesso dei requisiti previsti per il rilascio del DURC.

Il documento dell'Inail (Prot. 60010.10/12/2010.0008920) è pubblicato a questo link:



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lunedì 3 gennaio 2011

Novità della Legge di stabilità (ex Finanziaria) 2011 in materia di lavoro e previdenza

La Direzione Provinciale del Lavoro di Modena ha pubblicato sul proprio sito un approfondimento alla Legge di stabilità 2011 (Legge 220/2010 pubblicata sul supplemento ordinario n. 281 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010) sulle novità in materia di lavoro e previdenza e in vigore dal 1° gennaio 2011.
In questo documento vengono forniti i primi chiarimenti sui seguenti punti:
  • Viene autorizzata per tutto il 2011, in attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, la concessione per un massimo di dodici mesi, in deroga alla normativa vigente e senza soluzione di continuità, di trattamenti di CIG, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento ad aree regionali e settori produttivi;
  • La conferma dell’aumento dal 60% all’80% degli importi relativi ai contratti di solidarietà ex art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984;
  • La proroga della possibilità riconosciuta alle aziende commerciali, alle agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di cinquanta dipendenti ed alle imprese di vigilanza con un organico superiore alle quindici unità, di usufruire della CIGS e della mobilità;
  • La proroga dell’iscrizione nelle liste di mobilità (senza la percezione della relativa indennità) dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo dalle imprese con un organico inferiore ai sedici dipendenti;
  • La proroga in favore dei lavoratori non destinatari dei trattamenti di mobilità previsti dall’art. 7 della legge n. 223/1991, in caso di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro, della possibilità di erogare un trattamento equivalente all’indennità di mobilità nell’ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga;
  • La proroga della norma che consente l’utilizzazione dei contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993 anche nelle imprese sotto dimensionate alle quindici unità, allorquando gli stessi siano finalizzati ad “evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo”;
  • La proroga della misura adottata, in via sperimentale, dall’art. 1, comma 8, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102/2009, che consente a chi si trova in CIG o in mobilità in deroga di percepire in un’unica soluzione quanto non ancora dall’INPS nel caso in cui intendano “mettersi in proprio” o associarsi in cooperativa;
  • La proroga della possibilità di computare nel periodo necessario per il “godimento” dell’indennità ordinaria di disoccupazione, anche quello prestato come collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nei limiti delle tredici settimane;
  • La proroga degli incentivi in favore delle imprese che assumono lavoratori in particolari condizioni (art. 2, commi 132, 134 e 151, dell’art. 2 della legge n. 191/2009);
  • Viene previsto che nei limiti delle diecimila unità venga allargata la platea dei lavoratori in mobilità ai quali non si applicano le nuove disposizioni che regolano l’accesso alla pensione;
  • L’abrogazione del comma 10 dell’art. 1 della legge n. 247/2007: tale disposizione prevedeva, a far data dal 1° gennaio 2011, l’aumento dell’aliquota contributiva per i lavoratori subordinati dello 0,09%.
A questo link è pubblicato il documento di approfondimento.
A questo link è pubblicato il testo della Legge di stabilità 2011 (Legge 13 dicembre 2010, n. 220).