domenica 26 luglio 2009

Link utili per la ricerca di lavoro qualificato e non

Personale qualificato. Gli annunci delle aziende che assumono, sul Sole 24 ore
Bancalavoro.com Servizi per chi cerca e offre lavoro, banca dati curriculum.
Guidalavoro. Un sito per le persone in cerca di lavoro o che devono scegliere una professione.
Stepstone. Lavoro in Italia e in Europa, oltre 112.000 offerte.
Job Italy. Permette di inserire il proprio curriculum o vedere le offerte divise per grandi categorie.
Job Line. Sito multinazionale, permette di inserire il Curriculum, di informarsi e trovare consigli per la carriera.
Job Cafè. Tantissime offerte per tutti i settori, con il prospetto delle aziende inserzioniste.
Alispa. Offerte suddivise per città, con i relativi indirizzi e-mail per chiedere informazioni.
Job World. Interessante in quanto è possibile effettuare le ricerche per parole chiave.
Job Net. La mailing list gratis per ricevere quotidianamente via e-mail le offerte di lavoro.
Job in Tourism. Sito italiano interamente dedicato ai lavori collegati al turismo.
Mondolavoro. Offerte, informazioni e la top ten dei migliori curricula.
Job Pilot. Un sito europeo con tanti annunci italiani. Inserimento curriculum gratuito.
Okkupati. La trasmissione Rai interamente dedicata al lavoro è anche un sito ricco di opportunità, annunci e suggerimenti.
Lavorare.net. Troverete tantissime opportunità di lavoro. È un prodotto editoriale di Lavorare srl, società partecipata in proporzione ampiamente maggioritaria dalla Camera di commercio di Roma. Da lunedì 12 ottobre il giornale sarà in edicola anche a Napoli, Perugia, Pescara e Terni

lunedì 20 luglio 2009

LE PENSIONI ENASARCO PIGNORABILI PER UN QUINTO - Corte costituzionale 183/2009

Le pensioni erogate dall’ ENASARCO (Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio), sono pignorabili nei limiti di un quinto del loro ammontare, al pari delle pensioni che sono previste in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e dipendenti privati. In tal senso si è pronunciata la Corte Costituzionale nella sentenza 22-26 giugno 2009, n. 183 (con la correzione di errore materiale effettuata con l’Ordinanza 8-9 luglio 2009, n. 212), con la quale la stessa Corte ha riconosciuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 1, della legge n. 12/1973, sollevata dal Tribunale di Treviso con ordinanza del 29 ottobre 2007 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 dicembre 2008), in riferimento all’articolo 3 della Costituzione. Secondo il Tribunale di Treviso, l’articolo 28, comma 1, della legge n. 12/1973, nell’escludere la pignorabilità della pensione erogata ai giornalisti dall’ENASARCO, contrasterebbe con il principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione, perché sostanzierebbe una ingiustificata disparità di trattamento se confrontata con il regime di generale pignorabilità, con le limitazioni di legge, previsto per le retribuzioni e le pensioni dei dipendenti pubblici e dei dipendenti privati anche a seguito di precedenti Sentenze della stessa Corte costituzionale. Al riguardo la Corte costituzionale ha evidenziato, tra l’altro, che pur avendo l’ENASARCO acquisito natura privatistica di Fondazione, in base al DLgs n. 509/1994, non costituisce certamente ragione idonea a giustificare il peculiare trattamento riservato alle pensioni da esso erogate rispetto a quello previsto per le pensioni dei dipendenti sia pubblici che privati. Infatti, nella Sentenza n. 444 del 2005, emessa dalla stessa Corte Costituzionale, era stato affermato che, poiché «l’impignorabilità si risolve in una limitazione della garanzia patrimoniale (articolo 2740 del codice civile) e in una compressione del diritto dei creditori, nessuna differenza sussiste tra le pensioni spettanti all’una o all’altra categoria di beneficiari sotto il profilo - l’unico rilevante nel presente giudizio - della loro assoggettabilità ad esecuzione forzata». Peraltro, a seguito della emanazione, da parte della Corte Costituzionale, della sentenza n. 506/2002, sono attualmente pignorabili, per la parte che eccede il minimo necessario al sostentamento, ed a prescindere dalla natura del credito, sia le pensioni pubbliche sia quelle erogate dall’INPS. Conseguentemente, in armonia con quanto stabilito con le precedenti Pronunce, anche l’articolo 28, comma 1, della legge n. 12/1973, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare delle pensioni erogate dell’ENASARCO, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte

venerdì 10 luglio 2009

ASSEGNO SOCIALE: I REQUISITI

È una prestazione di carattere assistenziale: corrisposta dall’Inps per tredici mensilità; che prescinde dal pagamento dei contributi previdenziali;
non reversibile ai familiari superstiti;
non gravata da imposte;